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Risorse sulle normative rilevanti per la compliance chimica

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In questa sezione trovi il testo consolidato del REACH con tutte le rettifiche, i riferimenti normativi e link alle liste di sostanze in Candidate List e soggette ad Autorizzazione secondo il REACH, i riferimenti normativi alle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso (allegato XVII del REACH), con tutti gli aggiornamenti ad oggi.

Regolamentazione REACH

Regolamento (UE) n. 1907/2008 del 18 dicembre 2006

Regolamento REACH consolidato a marzo 2022.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 Dicembre 2006

Regolamento REACH consolidato a dicembre 2015 (comprende il Regolamento 895/2014 che modifica l’Allegato XIV).

Decreto legislativo n. 133 del 14 settembre 2009

Disciplina sanzionatoria nazionale concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

CANDIDATE LIST

Elenco delle sostanze in Candidate List 
Ultimo aggiornamento sostanze incluse nella Candidate List
Link: ECHA.

Allegato XIV: sostanze soggette ad autorizzazione

Regolamento (UE) n. 2022/586 dell’8 aprile 2022

Modifica l’allegato XIV del regolamento REACH aggiungendo 5 sostanze tra quelle soggette ad autorizzazione. Ora le sostanze soggette ad autorizzazione sono 59.
Entrata in vigore: 28 aprile 2022

Regolamento (UE) n. 2021/2045 del 23 Novembre 2021

Variazioni riportate alle voci 4, 5, 6, 7, rispettivamente per le sostanze: DEHP, BBP, DBP e DIBP.
Applicazione obbligatoria: 13 Dicembre 2021

Regolamento (UE) n. 2020/2160 del 18 dicembre 2020

Variazione delle date di applicazione obbligatoria per determinati usi del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato.
Applicazione obbligatoria: date differenziate per i vari obblighi.

Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

Che aggiunge le voci dalla 44 alla 54 nell’Allegato XIV del Reach
Applicazione obbligatoria: dal 27/2/2020

Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017

Quinto elenco di ulteriori 12 voci soggette ad autorizzazione, tra cui due “famiglie” di sostanze: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]
Applicazione obbligatoria: dal 23 giugno 2017

Regolamento (UE) n. 895/2014 del 14 agosto 2014

Quarto elenco di sostanze soggette ad autorizzazione: aggiunte altre sostanze alla lista.
Applicazione obbligatoria: dal 22 agosto 2014.

Regolamento (UE) n. 348/2013 del 17 aprile 2013

Terzo elenco di sostanze soggette ad autorizzazione: aggiunte otto sostanze alla lista, classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.
Applicazione obbligatoria: dal 21 aprile 2013.

Regolamento (UE) n. 125/2012 del 14 febbraio 2012

Secondo elenco sostanze soggette ad autorizzazione: aggiunte altre otto sostanze alla lista.
Applicazione obbligatoria: dal 18 febbraio 2012.

Rettifica Regolamento (UE) n. 143/2011 del 18 febbraio 2011

Rettifica Primo Elenco sostanze soggette ad autorizzazione.
Applicazione obbligatoria: dal 27 febbraio 2011.

Regolamento (UE) n. 143/2011 del 17 febbraio 2011

Primo Elenco sostanze soggette ad autorizzazione: prime cinque sostanze soggette a restrizione.
Applicazione obbligatoria: dal 21 febbraio 2013.

Allegato XVII: restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso

Regolamento (UE) n. 2021/2204 del 13 Dicembre 2021

Modifiche relative alle sostanze CMR contenute nelle appendici 2, 4 e 6 dell’Allegato XVII.
Entrata in vigore: 1 Marzo 2022 per talune sostanze e 17 Dicembre 2022 per altre.
Applicabilità: 2 Gennaio 2022

Regolamento (UE) 2021/2030 del 19 novembre 2021

Inserimento della nuova voce 76 nell’Allegato XVII del REACh, che stabilisce una restrizione per la sostanza N,N-dimetilformammide
Entrata in vigore: 12 dicembre 2021
Applicabilità: dal 12 dicembre 2023, salvo alcuni usi specifici per cui sono state stabilite scadenze a più lungo termine.

Regolamento (UE) n. 2021/57 del 25 gennaio 2021

Aggiunta di vari paragrafi alla voce 63, seconda colonna, per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni.
Entrata in vigore: 15 febbraio 2021
Applicabilità: 15 febbraio 2021

Regolamento (UE) 202°-2081 del 14 dicembre 2020

Inserimento della nuova voce 75 dell’Allegato XVII, riguardante sostanze pericolose CRM o sensibilizzanti, o classificate per la corrosività o irritazione della pelle o degli occhi nelle miscele per tatuaggi o trucco permanente.
Entrata in vigore: 4 gennaio 2021
Applicabilità: 4 gennaio 2022

Regolamento (UE) 202°-2096 del 15 dicembre 2020

Inserimento della nuova voce 75 dell’Allegato XVII, riguardante sostanze pericolose CRM o sensibilizzanti, o classificate per la corrosività o irritazione della pelle o degli occhi nelle miscele per tatuaggi o trucco permanente.
Entrata in vigore: 5 gennaio 2021
Applicabilità: scadenze varie

Regolamento (UE) 2020-1149 del 3 agosto 2020

Inserimento della voce 74 dell’Allegato XVII, riguardante la famiglia dei di-isocianati.
Entrata in vigore: 24 agosto 2020.
Applicabilità: dal 24 febbraio 2022.

Regolamento (UE) n. 2019/957 dell’11 giugno 2019

Inserimento della voce 73 dell’Allegato XVII, riguardante il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA.
Entrata in vigore: 2 luglio 2019.
Applicabilità: dal 2 gennaio 2021.

Regolamento (UE) n. 2018/1513 del 10 ottobre 2018

Inserimento voce 72 dell’Allegato XVII, riguardante talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B
Entrata in vigore: 2 novembre 2018.
Applicabilità: dal 1 novembre 2020, ma il tenore massimo di formaldeide presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione verrà ridotto gradualmente, con una scadenza intermedia il 10 novembre 2023.

Regolamento (UE) n. 2018/2005 del 17 dicembre 2018

Modifiche relative alla voce 51 dell’Allegato XVII, riguardante gli ftalati.
Entrata in vigore: 6 gennaio 2019.
Applicabilità: dal 6 gennaio 2019, salvo i limiti per la somma di ftalati e per la sostanza Diisobutilftalato nei giocattoli ed articoli di puericoltura, che si applicano dal 7 luglio 2020.

Regolamento (UE) n 2018/675 del 2 maggio 2018

Modifiche relative alle sostanze CMR contenute nelle appendici 2,4 e 6 dell’Allegato XVII.
Entrata in vigore: 25 maggio 2018.
Applicabilità: dal 1° dicembre 2018, salvo per la formaldeide, per cui viene subito applicato.

Regolamento (UE) n. 2018/589 del 18 aprile 2018

Inserimento del metanolo CAS 67-56-1; CE 200-659-6 come voce 69 nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 9 maggio 2018.
Rettifica Regolamento (UE) 2018/589: spostamento dell’ultima data ammissibile per la vendita al pubblico del metanolo dal 9 maggio 2018 al 9 maggio 2019

Regolamento (UE) n. 2018/588 del 18 aprile 2018

Inserimento della sostanza 1-metil-2-pirollidone (NMP) CAS 872-50-4; CE 212-828-1 come voce 71 nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 9 maggio 2018.

Regolamento (UE) n. 2018/35 del 10 gennaio 2018

Inserimento delle sostanze Ottametilciclotetrasilossano (D4) CAS 556-67-2; CE 209-136-7 e Decametilciclopentasilossano (D5) CAS 541-02-6; CE 208-764-9 come voce 70 nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 30 gennaio 2018.

Regolamento (UE) n. 2017/227 del 9 febbraio 2017

Inserimento della sostanza Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) CAS 1163-19-5; CE 214-604-9 come voce 67 nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 2 marzo 2017.

Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016

Inserimento della voce Sali di Ammonio inorganici come voce 65 nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 13 luglio 2016

Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione del 13 gennaio 2016

Inserimento della sostanza Nonilfenoli etossilati (NPE) (C2H4O)nC15H24O come voce 46a nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione.
Applicabile dal 2 febbraio 2016.

Regolamento (UE) n. 474/2014 dell’8 maggio 2014

Aggiunta nuova sostanza soggetta a restrizione: 1,4-diclorobenzene.
Applicabile dal 1° giugno 2015.

Regolamento (UE) n. 317/2014 del 27 marzo 2014

Modifiche relative alle sostanze CMR contenute nelle appendici 1, 2 e 6 dell’allegato XVII.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.

Regolamento (UE) n. 301/2014 del 25 marzo 2014

Modificata la voce 47 relativa ai “Composti di cromo VI”.
Applicabile dal 1° maggio 2015.

Regolamento (UE) n. 1272/2013 del 6 dicembre 2013

Modificata la voce 50, relativa alle restrizioni degli idrocarburi policiclici aromatici.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.

Regolamento (UE) n. 126/2013 del 13 febbraio 2013

Modificata le voci 30 e 56, cancellata la 42.

Regolamento (UE) n. 848/2012 del 19 settembre 2012

Aggiunta la voce 62, relativa alle restrizioni per i composti Mercurio.

Regolamento (UE) n. 847/2012 del 19 settembre 2012

Modificata la voce 18, relativa alle restrizioni per il Mercurio.

Regolamento (UE) n. 836/2012 del 18 settembre 2012

Aggiunta la voce 63, relativa alle restrizioni per il Piombo.

Regolamento (UE) n. 835/2012 del 18 settembre 2012

Modificata la voce 23, colonna 2.

Regolamento (UE) n. 412/2012 del 15 maggio 2012

Aggiunta la voce 61, relativa alle restrizioni per il Dimetilfumarato (DMF).

Regolamento (UE) n. 109/2012 del 9 febbraio 2012

Inserimento nuove sostanze CMR del Regolamento 790/2009.

Regolamento (UE) n. 494/2011 del 20 maggio 2011

Inserimento restrizioni per Cadmio.

Regolamento (UE) n. 366/2011 del 14 aprile 2011

Aggiunta la voce 60, relativa alle restrizioni per l’Acrilammide.

Regolamento (UE) n. 276/2010 del 31 marzo 2010

Modificate le voci 3 e 20, aggiunta la voce 59 relativa alle restrizioni per il Diclorometano.

Regolamento (CE) n. 552/2009 del 22 giugno 2009

Modifica dell’Allegato XVII del REACH, completo.

In questa sezione trovi le norme di riferimento per la redazione delle Schede di Sicurezza in Europa, compresa la guida dell’ECHA.

Regolamentazione SDS

Regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

Sostituisce l’Allegato II del Regolamento REACH (Reg.2015/830). 
In vigore dal 16 Luglio 2010
Applicabile dal 1°gennaio 2021
Le schede di sicurezza conformi al Regolamento 2015/830 possono ancora essere utilizzate, modificate e realizzate, fino al 31 dicembre 2022.

Regolamento (UE) n. 830/2015 del 28 maggio 2015

Sostituisce l’Allegato II del Regolamento REACH (Reg.453/2010). 
Applicabile dal 1°giugno 2015
Per i prodotti già sul mercato non è necessario sostituire le schede di sicurezza per adeguarle a questo regolamento fino al 1°giugno 2017.

Regolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010

Modifica dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 per la redazione delle SDS.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:

  • dal 1° dicembre 2010 per i fornitori di sostanze;
  • dal 1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.

ECHA: Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza

Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza (dicembre 2020).

ECHA: Schede di dati di sicurezza e scenari d’esposizione (2011)

Mini guida ECHA schede di sicurezza estese (cosa fare): Fact Sheet eSDS.

TLV

Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022

La direttiva estende il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, inserendovi anche gli agenti tossici per la riproduzione.
Viene inserito un elenco di sostanze per cui è fissato un nuovo OEL.

Direttiva (UE) 2019/1831 del 24 ottobre 2019

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro).

Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019

Aggiornamento dell’elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in ambiente di lavoro). 

Direttiva 2017/2398/UE del 12 dicembre 2017

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in ambiente di lavoro). 

Direttiva 2017/164/UE del 31 gennaio 2017

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro).

Direttiva 2009/161/UE del 17 dicembre 2009

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro). Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.

Direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro)

Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro)

Direttiva 1998/24/CE del 7 aprile 1998

Aggiornamento elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro)

Direttiva 1991/322/CEE del 29 maggio 1991

Primo elenco di OEL obbligatori (soglie di esposizione in ambiente di lavoro)

Recepimenti nazionali
Link sito OSHA >> osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points

TLV ACGIH 2013
Link al sito AIDII per acquisto >> http://www.aidii.it/

VOC

Decreto legislativo n.161 del 27 marzo 2006

Attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di COV conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

Direttiva 2004/42/CE del 21 aprile 2004

Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.

Direttiva 1999/13/CE dell’11 marzo 1999

Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.

Emissioni in atmosfera e direttiva Seveso

Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (SEVESO III)

Sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE: D.lgs 152/2006

Parte V: norme in materia di tutela dell’aria.

Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003

Modifica della Direttiva 1996/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Direttiva 1996/82/CE (Seveso 2) del 9 dicembre 1996

Modifica della Direttiva 1996/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Detergenti

Guida CESIO A.I.S.E. (in Inglese) del 25 gennaio 2008

Relativa alla degradabilità dei tensioattivi

Regolamento (CE) 907/2006 del 20 Giugno 2006

Adeguamento degli allegati III e VII del Regolamento (CE) n. 648/2004

Linee Guida A.I.S.E. del 7 febbraio 2005

Relativa all’attuazione del Regolamento sui Detergenti

Regolamento (CE) n. 648/2004 de 31 marzo 2004

Disposizioni gestione preparati detergenza

Convenzioni internazionali import/export di prodotti chimici

Regolamento Delegato (UE) 2015/2229

Modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) n.649/2012
Applicazione obbligatoria: dal 1° febbraio 2016

Regolamento (UE) n.1078/2014 del 7 agosto 2014

Modifica allegato I del Regolamento (UE) n 649/2012.
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2014.

Regolamento (UE) n.167/2014 del 21 febbraio 2014

Modifica allegato I del Regolamento (CE) n 689/2008.
Applicazione obbligatoria: dal 1° maggio 2014.

Regolamento (UE) n. 73/2013 del 25 gennaio 2013

Adeguamento degli allegati I e V del Regolamento (CE) n. 689/2008 (PIC).
Applicazione obbligatoria: dal 1° aprile 2013.

Regolamento (UE) n. 649/2012 del 4 luglio 2012

Il presente regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 689/2008.
Entrata in vigore dal 16 agosto 2012.
Applicazione obbligatoria: dal 1° marzo 2014.

Regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008

Disposizioni relative all’importazione ed esportazione delle sostanze pericolose (PIC).

UFI E NOTIFICHE

In questa sezione trovi le risposte alle principali domande relative all’UFI, trovi ulteriori approfondimenti nella pagina dedicata.

Che cosa è l’UFI?
L’UFI è un codice alfanumerico unico che servirà ad identificare in maniera univoca le miscele. Deve essere visibile, leggibile, indelebile sull’etichetta delle miscele per cui è obbligatoria la notifica. Il codice andrà inserito sull’etichetta preceduto dalla sigla “UFI”. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino.

L’UFI deve sempre figurare sull’etichetta?
L’UFI deve essere stampato o apposto sull’etichetta di tutti i prodotti contenenti miscele pericolose. Qualora i prodotti non siano etichettati, come nel caso di alcuni prodotti utilizzati nei siti industriali, l’UFI può essere indicato nella SDS.

Quando è richiesto il codice UFI?
Il codice UFI è richiesto per ogni prodotto per cui sia necessaria una notifica (richiesta dalla normativa o su base volontaria).
Un codice UFI può essere condiviso tra più prodotti se la formula è comune.
Ad esempio:

  • prodotti figli dello stesso padre;
  • prodotti inseriti con codici diversi, ma effettivamente riconducibili alla stessa miscela (quindi un prodotto che ne contenga un altro al 100%)
 

In questa sezione puoi trovare i link per consultare le diverse edizioni in lingua inglese del GHS, i riferimenti normativi del GHS Cina e GHS negli USA.

UNECE

CINA

U.S.A.

Final rule – Hazard Communication

Normativa completa (858 pagine)

In questa sezione puoi trovare le norme relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele, pre e post CLP.

CLP

Regolamento (UE) n. 2008/1272

Versione consolidata al 01/12/2023

ATP (aggiornamenti al progresso tecnico/scientifico)

Regolamento (UE) 2025/1222 del 2 aprile 2025 (XXIII ATP)

Modifica dell’Allegato VI, con aggiunta e modifica di varie classificazioni armonizzate.
In vigore dal 10 luglio 2025

Applicazione obbligatoria: dal 1° febbraio 2027

Regolamento (UE) 2024/2564 del 19 giugno 2024 (XXII ATP)

Modifica dell’Allegato VI, con aggiunta e modifica di varie classificazioni armonizzate.
In vigore dal 20 ottobre 2024

Applicazione obbligatoria: dal 1° maggio 2026

Regolamento (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023 (XXI ATP)

Modifica dell’Allegato VI, con aggiunta e modifica di varie classificazioni armonizzate.
In vigore dal 25 gennaio 2024

Applicazione obbligatoria: dal 1° settembre 2025

Regolamento (UE) 2023/1435 del 2 maggio 2023 (XX ATP)

Modifica dell’Allegato VI, con modifica della classificazione armonizzata di quattro voci.
In vigore dal 31 luglio 2023

Applicazione obbligatoria: dal 1° febbraio 2025

Regolamento (UE) 2023/1434 del 25 aprile 2023 (XIX ATP)

Modifica dell’Allegato VI, con inserimento delle note X, 11 e 12.
In vigore dal 31 luglio 2023

Regolamento (UE) 2023/707 del 19 dicembre 2022

Modifica degli allegati I, II, III e IV del CLP per l’introduzione di quattro nuove classi di pericolo: interferenza per il sistema endocrino per la salute umana, interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili e proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili.
In vigore dal 20 aprile 2023

Periodo transitorio:
Per le sostanze già presenti sul mercato, la valutazione delle nuove classi di pericolo e dell’etichettatura andrà fatta entro il 1° novembre 2026. Per le sostanze nuove, entro il 1° maggio 2025.
Per le miscele già presenti sul mercato, la valutazione andrà fatta entro il 1° maggio 2028. Per le miscele nuove, entro il 1° maggio 2026.

Regolamento (UE) 2022/692 del 16 febbraio 2022 (XVIII ATP)

Modifiche dell’Allegato VI, con inserimento, modifica e rimozione di varie sostanze.
In vigore dal 23 maggio 2022
Applicazione obbligatoria: dal 23 novembre 2023

Regolamento (UE) 2021/849 dell’11 marzo 2021 (XVII ATP)

Modifiche dell’Allegato VI, con inserimento, modifica e rimozione di varie sostanze.
In vigore dal 17 giugno 2021
Applicazione obbligatoria: dal 17 dicembre 2022

Regolamento (UE) 2021/643 del 3 febbraio 2021 (XVI ATP)

Modifica l’Allegato VI del CLP con la sostituzione del testo delle note di classificazione da J ad R, per migliorare la loro formulazione.
In vigore dal 10 maggio 2021.
Applicazione obbligatoria: dal 10 maggio 2021.

Regolamento (UE) n. 2020/1182 del 19 maggio 2020 (XV ATP)

Modifica l’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
In vigore dal 1 settembre 2020.
Applicazione obbligatoria: dal 1 Marzo 2022

Regolamento (UE) n. 217/2020 del 4 ottobre 2019 (XIV ATP)

Modifica gli Allegati II, III e VI del CLP(elenco delle classificazioni armonizzate).
Inserimento delle due nuove indicazioni supplementari di pericolo EUH211 ed EUH212 per le miscele contenenti al sostanza biossido di titanio in nanoparticelle al di sopra dell’1%, e note di classificazione V, W e 10.
In vigore dal 8 Marzo 2020
Applicazione obbligatoria: dal 1 ottobre 2021, salvo alcune modifiche formali, applicabili retroattivamente dal 1 dicembre 2019.

Regolamento (UE) n. 2018/1480 del 4 ottobre (XIII ATP)

Modifica alcuni aspetti formali della tabella 3 dell’Allegato VI del CLP, con effetto dal 1° dicembre 2019.
Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 25 ottobre 2018
Applicazione obbligatoria: 
dal 1° maggio 2020

Regolamento (UE) n. 2019/521 del 27 marzo 2019 (XII ATP)

Adeguamento alla sesta e alla settima edizione riveduta del GHS. Oltre ad introdurre novità nelle classi di pericolo chimico fisico, modifica alcuni valori di soglia generici.
Modifica inoltre alcune indicazioni di pericolo e consigli di prudenza.
Entrata in vigore: 17 aprile 2019
Applicazione obbligatoria: 
dal 17 ottobre 2020

Regolamento (UE) n. 2018/669 del 16 aprile 2018 (XI ATP)

Pubblicazione dell’Allegato VI con i nomi delle sostanze in tutte le lingue dell’Unione Europea. Non ci sono modifiche delle informazioni sulle sostanze già presenti in lista, nè nuovi inserimenti o cancellazioni.
Entrata in vigore: 24 maggio 2018
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2019

Regolamento (UE) n.2017/776 del 4 maggio 2017 (X ATP)

Modifica l’Allegato VI (elenco delle classificazioni armonizzate).
Applicabile dal 25 maggio 2017
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2018

Regolamento (UE) n.2016/1179 del 19 luglio 2016 (IX ATP)

Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 11 agosto 2016
Applicazione obbligatoria: dal 1° marzo 2018

Regolamento 2016/918 del 19 maggio 2016 (VIII ATP)

Il Regolamento implementa la quinta edizione del GHS.
In vigore dal 4 luglio 2016
Applicazione obbligatoria: 1° febbraio 2018
Periodo transitorio: fino al 1° febbraio 2020, per prodotti immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2018 non è necessario riclassificare, né rietichettare o modificare gli imballaggi, se conformi al CLP applicabile fino al tale data.

Regolamento (UE) n.2015/1221 del 24 luglio 2015 (VII ATP)

Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
In vigore dal 14 agosto 2015
Applicazione obbligatoria: dal 1° dicembre 2017.

Regolamento (UE) n. 491/2015 del 23 Marzo 2015

Recante modifica del regolamento CLP ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Regolamento (UE) n. 605/2014 del 5 giugno 2014 (VI ATP)

Aggiornamento delle tabelle linguistiche delle indicazioni di pericolo (H) e consigli di prudenza (P) introducendo le frasi in lingua Croata, con gli allegati I e II del presente regolamento.
Modifica della classificazione armonizzata di 9 sostanze, soppressione della sostanza INDEX 015-188-00-X ed inserimento di 14 nuove sostanze, con l’allegato III del presente regolamento.
Il Regolamento entra in vigore il 26 giugno 2014.
Applicazione obbligatoria:
le modifiche apportate dagli allegati I e II del presente regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele;
le modifiche apportate dall’ allegato III del presente regolamento si applicano a partire dal 1° Aprile 2015, prorogata al 1° Gennaio 2016 (Regolamento 491/2015).

Regolamento (UE) n. 944/2013 del 2 ottobre 2013 (V ATP)

Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’Allegato VI del CLP, nonché l’inserimento di nuove sostanze con classificazione armonizzata.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
dal 1° dicembre 2014 per i fornitori di sostanze;
dal 1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Deroga:
fino al 1° dicembre 2016 non è obbligatorio rietichettare e reimballare le sostanze, classificate secondo CLP e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014;
fino al 1° dicembre 2017 non è obbligatorio rietichettare e reimballare le miscele, classificate secondo la Direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
Periodo transitorio: le classificazioni armonizzate possono applicarsi anteriormente alle date di applicazione obbligatoria.

Regolamento (UE) n. 758/2013 del 7 agosto 2013

Rettifica della classificazione etichettatura di talune sostanze contenute negli allegati I, II, IV e V del Regolamento 790/2009.
Applicazione obbligatoria: dal 13° agosto 2013.
I fornitori comunque non sono tenuti a rietichettare e reimballare le sostanze già immesse sul mercato a norma del Regolamento CLP, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento (UE) n. 487/2013 dell’8 maggio 2013 (IV ATP)

Le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al Regolamento CLP vengono adeguati alla quarta edizione del GHS: introdotte nuove categorie di pericolo per i gas e gli aerosol; razionalizzazione dei consigli di Prudenza P; soppressione dell’indicazione di pericolo supplementare EUH006 ed esenzioni per l’etichettatura di determinati imballaggi.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
1° dicembre 2014 per i fornitori di sostanze;
1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Periodo transitorio:
le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento, rispettivamente, prima del 1° dicembre 2014 e del 1° giugno 2015.
Proroga:
le miscele classificate, etichettate e imballate secondo la Direttiva 1999/45/CEE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità di tale regolamento fino al 1° giugno 2017.

Rettifica Direttiva 2013/10/UE del 20 marzo 2013

Rettifica dell’articolo 3 della Direttiva 2013/10/UE relativa agli aerosol non infiammabili, infiammabili e estremamente infiammabili.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
dal 19 giugno 2014 per i generatori aerosol contenenti sostanze;
dal 1° giugno 2015 per i generatori aerosol contenenti miscele.
Periodo transitorio:
i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità del presente regolamento prima del 1° giugno 2015;
fino al 1° giugno 2017 non è obbligatorio rietichettare i generatori aerosol contenenti miscele, immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Direttiva 2013/10/UE del 19 marzo 2013

Modifica della Direttiva 75/324/CEE, relativa agli aerosol non infiammabili, infiammabili ed estremamente infiammabili.
Previste novità da riportare nell’etichettatura di generatori di aerosol: nuova indicazione di pericolo, frasi di prudenza obbligatorie e nuove disposizioni per le avvertenze.

Regolamento (UE) n. 618/2012 del 10 luglio 2012 (III ATP)

Adeguamento alla terza edizione del GHS. Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP.
In vigore dal 30 luglio 2012
Applicazione obbligatoria: 1° dicembre 2013.

D.Lgs. 186 del 27 ottobre 2011

Disciplina sanzionatoria nazionale Sanzioni in caso di violazione dei principi delle disposizioni del regolamento CLP.

Regolamento (UE) n. 286/2011 del 10 marzo 2011 (II ATP)

Adeguamento alla seconda edizione del GHS. Modifica della classificazione e etichettatura di talune sostanze dell’allegato VI del CLP. Aggiunte nuove indicazioni di pericolo H, nuovi criteri di classificazione e etichettatura, soppressa l’indicazione di pericolo supplementare EUH066 e sostituita con la nuova indicazione di pericolo H420.
Applicabile dal 20° giorno dalla data di pubblicazione.
Applicazione obbligatoria:
1° dicembre 2012 per i fornitori di sostanze;
1° giugno 2015 per i fornitori di miscele.
Periodo transitorio:
le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento, rispettivamente, prima del 1° dicembre 2012 e del 1°Giugno 2015.
Deroga:
fino al 1° dicembre 2014 non è obbligatorio riclassificare, rietichettare e reimballare le sostanze secondo il presente regolamento, se immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2012 e se classificate in conformità del regolamento CLP;
fino al 1° giugno 2017 non è obbligatorio riclassificare, rietichettare e reimballare le miscele secondo il presente regolamento, se immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 e se classificate in conformità del regolamento CLP o della Direttiva 1999/45/CEE.

Regolamento (CE) n. 790/2009 del 10 agosto 2009 (I ATP)

Modifica della classificazione ed etichettatura di talune sostanze dell’Allegato VI del CLP, nonché la soppressione di dieci sostanze.
Applicazione obbligatoria: 1° dicembre 2010.

In questa sezione puoi trovare i link per la consultazione (in inglese) dei regolamenti per il trasporto di merci pericolose.

Trasporto merci pericolose

ADR 2015 (inglese)

Link al sito IMDG per sommario e acquisto (inglese)

IATA Dangerous goods regulation 2015 (inglese)

ADN 2015 (inglese)

Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008

Regolamentazione a livello europeo e deroghe nazionali

In questa sezione puoi trovare le applicazioni obbligatorie e le scadenze dei vari Regolamenti.

Scadenze

01/01/2025 | CLP | NOTIFICA MISCELE PERICOLOSE 

Ultima scadenza per l’applicazione del Regolamento 2017/542, che riguarda l’obbligo di comunicare i dossier di tutte le miscele immesse sul mercato che ancora non saranno state notificate col formato armonizzato.

01/01/2024 | CLP | NOTIFICA MISCELE PERICOLOSE 

Seconda scadenza per l’applicazione del Regolamento 2017/542, che riguarda chi immette sul mercato miscele pericolose destinate (come uso finale) alle industrie.

01/11/2023 | REACH | RESTRIZIONI

Applicazione obbligatoria del Regolamento 2018/1513  per quanto riguarda la sostanza formaldeide, che diviene soggetta al limite specificato alla voce 72.

01/01/2023 | REACH | SCHEDE DATI DI SICUREZZA 

Data a partire dalla quale devono essere trasmesse SDS redatte conformemente al Regolamento 2020/878  (che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH)

31/12/2022 | REACH | SCHEDE DATI DI SICUREZZA 

Fino a tale data possono essere trasmesse SDS redatte secondo il formato imposto dal Regolamento 2015/830 (che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH)

10/08/2022 | REACH | RESTRIZIONI 

Data di applicazione dei paragrafi da 9 a 11 della voce di restrizione n. 50 come modificata dal Regolamento 2021/1199 che riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive.

02/02/2022 | PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Data fino alla quale sono autorizzati la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente all’1 febbraio 2021, ai sensi del Regolamento 2019/1148

02/02/2022 | PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Le licenze validamente rilasciate a norma del Regolamento 98/2013 (norma non più in vigore) restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al 2/02/2022, se quest’ultima data è anteriore.

01/02/2022 | PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Data a partire dalla quale, la domanda di rinnovo delle licenze devono essere effettuate conformemente al Regolamento 2019/1148. Le licenze riguardano la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite riportati in Allegato I del Regolamento.

08/01/2022 | REACH | ARTICOLI

Data entro la quale i produttori e gli importatori di articoli contenenti sostanze SVHC di Candidate List (incluse con l’aggiornamento dell’08/07/2021) in concentrazione > 0,1% p/p e con in quantitativi complessivi superiori a 1 t/anno devono effettuare notifica a ECHA.

01/12/2021 | NOTIFICA ISS

Data fino alla quale resterà in vigore la possibilità di utilizzare la procedura di caricamento massivo, a livello nazionale presso l’Archivio Preparati Pericolosi. Dopo tale data resterà in vigore la possibilità di notifica singola.

10/08/2021 | REACH | RESTRIZIONI

Data di entrata in vigore del Regolamento 2021/1199 che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH, dove alla voce n. 50 sono stati aggiunti sei paragrafi.

08/07/2021 | REACH | SVHC di CANDIDATE LIST

Data di aggiornamento dell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’inclusione in autorizzazione (All. XIV). A partire da questa data, è necessario aggiornare le SDS delle sostanze/miscele che contengono le ultime sostanze incluse nella lista per informare i propri clienti.

01/02/2021 | PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Data di applicazione del Regolamento 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

05/01/2021 | REACH | SVHC di CANDIDATE LIST

Data a partire dalla quale, i fornitori che immettono sul mercato dell’UE articoli che contengono sostanze SVHC di Candidate List in concentrazione > 0,1% p/p devono notificare tali articoli al database SCIP presso ECHA.

04/01/2021 | REACH | RESTRIZIONI

Data di entrata in vigore del Regolamento 2020/2081 che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH e che ne aggiunge la voce n. 75.

01/01/2021 | CLP | NOTIFICA MISCELE PERICOLOSE

Prima scadenza per l’applicazione del Regolamento 2017/542, che riguarda chi immette sul mercato miscele pericolose destinate (come uso finale) ai consumatori o ai professionisti.

01/11/2020 | REACH | RESTRIZIONI

Applicazione obbligatoria del Regolamento 2018/1513 per quanto riguarda l’elenco di sostanze in Appendice 12, salvo la formaldeide, che gode di ulteriore proroga.

24/08/2020 | REACH | RESTRIZIONI

Applicazione obbligatoria del Regolamento 2020/1149 , relativo all’immissione sul mercato di prodotti contenenti diisocianati.

07/07/2020 | REACH | RESTIZIONI

Applicazione del Regolamento 2018/2005 riguardante la voce 51 dell’Allegato XVII (ftalati): scadenza per l’applicazione del limite dello 0,1% come limite per la somma degli ftalati regolamentati dalla voce, nonché per il Diisobutilftalato (DIBP) nei giocattoli o negli articoli di puericultura.

01/05/2020 | CLP | SOSTANZE E MISCELE

Applicazione dei criteri di riclassificazione per le sostanze e le miscele in funzione delle modifiche all’allegato VI del CLP apportate dal Regolamento 2018/1480.

01/01/2020 | REACH

Applicazione del Regolamento 2018/1881 che aggiorna gli Allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

In questa sezione puoi trovare i pittogrammi secondo il CLP i modelli di etichette per il trasporto di merci pericolose.

Pittogrammi GHS

Pericoli fisici

GHS01
Simbolo (bomba che esplode)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS02
Simbolo (fiamma)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS03
Simbolo (fiamma su cerchio)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS04
Simbolo (bombola per gas)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS05
Simbolo (corrosione)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

Pericolo per la salute

GHS06
Simbolo (teschio e tibie incrociate)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS07
Simbolo (punto esclamativo)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS08
Simbolo (pericolo per la salute)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

GHS09
Simbolo (ambiente)
nero su fondo bianco,
bordo rosso

Modelli di Etichette per il trasporto di merci pericolose

CLASSE 1 – Materie e oggetti esplosivi

Divisione 1.1
Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; cifra “1” nell’angolo inferiore.

CLASSE 2 – Gas

No. 2.1
Gas infiammabili
Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 d) ) su fondo rosso;
cifra “2” nell’angolo inferiore.

No. 2.2
Gas non infiammabili, non tossici.

Simbolo (bombola): nero o bianco su fondo verde;cifra “2” nell’angolo inferiore.

No. 2.3
Gas tossici
Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra “2” nell’angolo inferiore.

CLASSE 3 – Liquidi infiammabili

GHS06 e GHS07
Gas infiammabili
Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 d) ) su fondo rosso;
cifra “2” nell’angolo inferiore.

CLASSE 4

No. 4.1
Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano e materie esplosive solide desensibilizzate

Simbolo (fiamma): nero su fondo
bianco, con sette barre verticali rosse,
cifra “4” nell’angolo inferiore

No. 4.2
Materie soggette ad accensione spontanea

Simbolo (fiamma): nero su fondo
bianco (metà superiore);
fondo rosso (metà inferiore);
cifra “4” nell’angolo inferiore

No. 4.2
Materie soggette ad accensione spontanea

Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu;
cifra “4” nell’angolo inferiore

CLASSE 3 – Liquidi infiammabili

No. 5.1
Materie comburenti

Simbolo (fiamma su cerchio):
nero su fondo giallo;
cifra “5.1” nell’angolo inferiore

No. 5.2
Periossidi organici

Simbolo (fiamma): bianco o nero su fondo metà superiore rossa;
metà inferiore gialla;
cifra “5.2” nell’angolo inferiore

CLASSE 6.1 – Materie tossiche

No. 6.1

Simbolo (teschio su due tibie incrociate):
nero su fondo bianco;
cifra “6” nell’angolo inferiore

CLASSE 6.2 – Materie infettanti

No. 6.2

Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un cerchio): nero su fondo bianco; cifra “6” nell’angolo inferiore.
La metà inferiore può recare la dicitura “MATERIE INFETTANTI” e “IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITÀ DI SANITÀ PUBBLICA”

CLASSE 7 – Materiali Radioattivi

No. 7A
Categoria I – BIANCA

Simbolo (trifoglio): nero su fondo bianco;
Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell’etichetta: “RADIOATTIVO” “CONTENUTO…” “ATTIVITÀ…”.
La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da una barra verticale rossa; cifra “7” nell’angolo inferiore.

No. 7B
Categoria II – GIALLA – La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da due barre verticali rosse.

Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore). Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell’etichetta: “RADIOATTIVO” “CONTENUTO”…..” “ATTIVITÀ …..”. In un riquadro con bordo nero “INDICE DI TRASPORTO”
Cifra “7” nell’angolo inferiore

No. 7C
Categoria III – GIALLA – La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da tre barre verticali rosse.

Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore). Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell’etichetta: “RADIOATTIVO” “CONTENUTO”…..” “ATTIVITÀ …..”. In un riquadro con bordo nero “INDICE DI TRASPORTO”
Cifra “7” nell’angolo inferiore

No. 7E
Materiali fissili della classe 7

Fondo bianco. Testo (obbligatorio): “FISSILE” in nero nella metà superiore dell’etichetta.
In un riquadro con bordo nero, nella metà inferiore dell’etichetta “INDICE DI SICUREZZA CRITICITÀ
Cifra “7” nell’angolo inferiore

CLASSE 8 – Materie corrosive

No. 8

Simbolo (liquidi versati da due provette di vetro e attaccanti una mano e un metallo): nero su fondo bianco (metà superiore);
nero con bordo bianco (metà inferiore); cifra “8” nell’angolo inferiore

CLASSE 9 – Materie pericolose diverse

No. 9

Simbolo (sette linee nere verticali
nella metà superiore): nero su fondo bianco;
cifra “9” sottolineata, nell’angolo inferiore

AIDII

Associazione Italiana degli igienisti industriale, per valutare e controllare i fattori ambientali di natura chimica che possono essere di negativo impatto sui lavoratori.
http://www.aidii.it

A.I.S.E.

Associazione internazionale dei saponi e dei detergenti.
http://www.aise.eu

CENTRO REACH

Aggiornamenti normative correlati al Regolamento REACH.
http://www.centroreach.it

CHEMLEG

Società turca di consulenza normativa e legislativa nel settore chimico
Chemleg – KKDIK Tek Temsilcilik Hizmetleri

COMUNE DI JESI

Gazzetta Ufficiale Serie Generale. Tutte le Gazzette Ufficiali dal 1998 in formato html. Servizio gratuito. In Italiano.
http://gazzette.comune.jesi.an.it

ECHA – EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Sito ufficiale dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. Punto di accesso unico a tutte le informazioni relative al regolamento REACH. Servizio gratuito. In tutte le lingue europee.
http://ec.europa.eu/echa

EPA

Agenzia per la protezione dell’ambiente.
http://www.epa.gov

EUR-LEX

Vi si trovano i testi delle direttive delle Comunità Europee in formato html o pdf. Ottimo motore di ricerca. Il servizio è gratuito. Tutte le lingue dei paesi della CE.
http://eur-lex.europa.eu

FLASHPOINT

I testi delle leggi italiane e comunitarie più significative sulle merci pericolose, consultabili e scaricabili, sono completati da utili commenti e spiegazioni. Il servizio è gratuito. Tutto in italiano.
http://www.flashpointsrl.com

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Accesso gratuito a tutte le G.U. pubblicate negli ultimi 60 giorni. E’ previsto un abbonamento telematico a pagamento che permette l’accesso all’archivio completo. Tutto in Italiano.
http://www.gazzettaufficiale.it

GHS CHINA

CIRS:
http://www.cirs-reach.com
IECSC – inventario delle sostanze chimiche esistenti, prodotte o importante:
http://www.cirs-reach.com/China

GLOBAL ESSENCE

Link relativo al mondo degli aromi e delle essenze.
http://www.globalessence.com

HELPDESK – REACH

Servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall’applicazione del Regolamento REACH in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. Gestito da Ministero dello Sviluppo Economico.
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk

IMO – INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

Organo delle Nazioni Unite. E’ possibile acquistare le pubblicazioni ufficiali. Sito in inglese.
http://www.imo.org

ISS – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Vi si trovano alcune banche dati che rivestono particolare rilevanza nell’ambito della Sanità pubblica. Vi è gestito l’archivio preparati pericolosi. Italiano e inglese.
http://www.iss.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELL’URBANIZZAZIONE E DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO TURCO
NIOSH

Istituto nazionale per la sicurezza e la salute.
http://www.cdc.gov

OSHA

Agenzia federale americana che regola la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
http://www.osha.gov

SSOG

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi.
http://www.innovhub-ssi.it/

UNECE – TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

La Divisione Trasporti dell’UNECE mette a disposizione documenti relativi alle varie normative sul trasporto di merci pericolose. Gratuito. Documenti in inglese, francese e russo.
http://www.unece.org